giovedì 23 maggio 2013

Il piano educativo individualizzato


INDICE

1.Il piano educativo individualizzato:

·     Definizione
·     Riferimenti normativi
·     Contenuto
·     Tempi
·     Soggetti
·     A cosa serve

2.Le procedure da porre in essere


3. La valutazione



IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
In sintesi
Il P.E.I. è: 
·         progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari 
·         progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali 

CONTENUTO
·          finalità e obiettivi didattici 
·          itinerari di lavoro 
·          tecnologia 
·          metodologie, tecniche e verifiche 
·          modalità di coinvolgimento della famiglia
TEMPI 
·          si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico 
·          si verifica con frequenza, possibilmente  trimestrale 
·          verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà

Piano Educativo Individualizzato

DEFINIZIONE
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (DPR 24/2/94 - art 5).


Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I./P.E.P., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I./P.E.P. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (DPR 24/2/94 - art 5).
La strutturazione del P.E.I./P.E.P. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.

TEMPI PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA
Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, - di norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I./P.E.P. con scadenza annuale.

Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (DPR 24/2/94 - art 6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.

CHI LO REDIGE
Il P.E.I./P.E.P. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari  e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (DPR 24/2/94 - art 5). E' perciò  costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno.

La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi  espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.

CONTENUTO
Il P.E.I./P.E.P., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità  già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce  integrandoli alla programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche competenze.

Il modello allegato fa riferimento alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale  e alla scelta condivisa di specifici obiettivi, relativi all’area considerata, coerenti con il quadro delle potenzialità espresse. (Nell’esempio allegato è stata esaminata l’area "Autonomia" e, tra gli obiettivi perseguibili, quello di " vestirsi da soli")

Il modello prende in considerazione:
  • gli obiettivi educativi/riabilitativi  e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni
  • le attività proposte
  • i metodi ritenuti più idonei
  • i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare
  • i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento
  • l’indicazione delle risorsedisponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi.
  • le forme ed i modi diverifica e di valutazione del P.E.I./P.E.P.
Pertanto il P.E.I/P.E.P. sarà formato da tante schede quanti sono gli obiettivi individuati all’interno delle varie Aree.


A COSA SERVE
Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti  differenziati e diversificati.

PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE
1° Parte: Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di handicaps nella scuola (materna, elementare, media).
Concorrono alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno; l'iniziativa può essere presa da ciascuna delle componenti.
Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'equipe specialistica della ASL da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica. Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia, nella prima parte del documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere: dati anagrafici, dati familiari, domicilio, indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento di ingresso (per esempio: stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria, orientamento, autonomia, linguaggio in relazione all'età, condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli adulti, situazioni e manifestazioni per cui si chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra notizia che possa risultare utile)
2° Parte: Valutazione approfondita
Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative.
In merito si potrà ricorrere all'uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide, ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del piano educativo individualizzato.
Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.
3° Parte: Piano educativo individualizzato
Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione.
In modulo sintetico si individuano ed indicano gli obbiettivi.
Per ciascuno... l'interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i tempi di azione.
Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza: gli interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione
4° Parte: Verifica
Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione complessiva, riformula il programma per obiettivi.
I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano, secondo competenza, alla definizione del piano educativo individualizzato.
I gruppi di lavoro per l'integrazione degli alunni portatori di handicaps costituiti presso i Provveditorati, offrono consulenza tecnica, con particolare riguardo a quanto attiene agli interventi scolastici.




Valutazione del rendimento in itinere: modalità, contenuti e tipi di verifiche sia per la scuola dell’obbligo, sia per quella superiore
 
LA VALUTAZIONE: FONTI NORMATIVE:
o   L.n. 104/ 92 art 16, commi 1-2-3                




Valutazione del rendimento in itinere: modalità, contenuti e tipi di verifiche sia per la scuola dell’obbligo, sia per quella superiore
 
 

o   D. Lgs n. 297/94 (T.U.) art 318                   





o  
 Art15, comma2.Valutazione (che deve sempre esserci) sulla base degli obiettivi prefissati nel PEI:
a)art 12-13 se gli obiettivi minimi raggiunti sono globalmente riconducibili a quelli della classe (valutazione conforme obiettivi minimi)
b)art.15,comma 2 - 4 se gli obbiettivi non sono riconducibili a quelli minimi si ha una valutazione differenziata
 
O.M. 90/2001 art.13
e art.15

Valutazione scuola secondaria 2°grado












Comma12 : se l’allievo raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine del triennio ha il diploma di licenza media
Se,invece, l’allievo non raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI (il PEI non è stato ben impostato!!!) può ripetere la classe o superare gli esami finali con un attestato per il solo riconoscimento dei crediti formativi
 
                 O.M. 90/2001 art.11
Valutazione scuola media 1°grado















Art. 15 ( O.M.90/2001)
Valutazione degli alunni in situazione di handicap
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94
Art.16
Pubblicazione degli scrutini
1. A norma dell’art.2 dell’ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore


DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFF. I
Nota 8 luglio 2002
Prot. n. 12701
Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap
In relazione a quesiti posti in ordine alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami relativamente agli alunni in situazione di handicap, si fa presente che l'O.M. 21 maggio 2001, n.90 - concernente lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali - valida anche per il corrente anno scolastico, stabilisce, all'art.15, comma 6 e all'art.16, comma 3, che "per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali."
Si chiarisce, pertanto, che la precisazione richiesta dalla citata norma va inserita solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP




Per la scuola superiore sono possibili due modalità di valutazione ai sensi dell’O.M.90/2001:

1)    “Uguale” a quella di tutti i compagni (art 13), se lo studente con handicap segue la programmazione della classe (gli obiettivi minimi), anche se ottenuta con modalità specifiche, ad esempio strutturando le spiegazioni e le verifiche in modo differente (scritte invece che orali o v.v.,con schemi e domande guida e supporti grafici), svolgendo le prove in tempi più lunghi (oppure “accorciando”la prova di verifica, che in tutti i casi deve essere “misurata” con la stessa scala di valutazione usata per gli altri allievi onde evitare valutazioni ingiuste per persone già di per sé svantaggiate  e che il più delle volte, a causa del loro handicap non possono già usufruire della spiegazione dei docenti curricolari  come i compagni”normodotati”).
La struttura diversa delle spiegazioni, del materiale di lavoro e delle verifiche viene opportunamente decisa in comune accordo tra i docenti curricolari e di sostegno, su consiglio di quest’ultimo che oltre ad avere in certi casi conoscenze specifiche delle discipline trattate ha una conoscenza più precisa ed individualizzata dell’allievo.
L’art. 16, comma 3 della legge 104/92 specifica che “ per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione” (ad esempio, nel caso di un allievo non udente che utilizzi la L.I.S. oltre all’insegnante di sostegno è  utile la presenza di un interprete, che può essere lo stesso docente di sostegno o un’altra figura).
E’ importante che gli studenti e i genitori sappiano che la valutazione ai sensi degli art. 13 dell’O.M. 90/2001, se positiva, determina la promozione alla classe successiva e porta al regolare conseguimento del titolo di studio.
E’ quindi necessario cercare di valutare con gli art. 13 il maggior numero di allievi disabili per consentire loro di avere un titolo spendibile sul mercato del lavoro; pertanto a questo proposito, si deve tenere presente che anche una valutazione “differenziata”  ( art.15 O.M. 90/2001) può essere modificata in una valutazione  “conforme” a quella dei compagni ( l’importante è che questo avvenga prima dell’esame finale).
La valutazione conforme agli obiettivi (anche minimi) della classe determina la promozione alla classe successiva.

  IN PARTICOLARE  negli istituti professionali è importante che la valutazione conforme agli obiettivi della classe sia decisa prima dell’esame di qualifica.
Anche nel caso della valutazione “conforme” a quella della classe si devono comunque redigere il P.D.F. e il P.E.I. , in quanto sono strumenti di programmazione e di indicazione degli obiettivi da conseguire, attraverso le strategie e le metodologie da adottare. Inoltre il P.E.I.è anche un documento per la verifica del lavoro effettuato, si compila al termine del percorso scolastico (anche prima dell’esame finale, insieme ad una relazione per richiedere la presenza del docente di sostegno che affianchi l’allievo durante le prove d’esame).




2)Differenziata” rispetto a quella degli altri studenti (art.15 O.M. 90/2001) se lo studente con handicap segue una programmazione che si discosta da quella della classe.
Dopo un primo periodo di osservazione ( in genere entro il primo trimestre o quadrimestre) il C.d.C. propone alla famiglia la modalità di valutazione che ritiene sia più adeguata allo sviluppo delle potenzialità del ragazzo: la proposta di una valutazione “differenziata” si effettua ogni anno con lettera scritta nella quale la famiglia è invitata ad esprimere la sua opinione inviando alla scuola, entro una data definita dall’istituto stesso, la comunicazione scritta sulla valutazione  scelta. E’ importante segnalare sul registro dei verbali che l’allievo è valutato ai sensi dell’art.15.

Nel caso di valutazione differenziata si redigono il P.D.F. e il P.E.I.,; in particolare nel P.E.I.vengono indicati obiettivi didattici e formativi individualizzati non sempre riconducibili a quelli fissati per i compagni, come anche avviene per le strategie e per le metodologie adottate. Nella stessa programmazione di inizio anno (che viene definita insieme tra docente curricolare e quello di sostegno) vengono indicati: obiettivi, metodologie,  attività e contenuti (per quanto riguarda i contenuti si può pensare di approfondire solo alcuni argomenti o materie più adeguati per lo sviluppo della persona dell’allievo, mentre per altri è sufficiente una conoscenza più superficiale) che confluiscono poi nel P.E.I..Le verifiche vengono strutturate, in accordo  tra docente curricolare e  quello di sostegno sulla base delle indicazioni presenti nella programmazione individualizzata.

Per gli studenti così valutati, il C.d.C. può prevedere, in base ai risultati conseguiti, una valutazione che si avvicini a quella “normale” per poi eventualmente elaborare in un percorso strutturato sugli obiettivi “minimi” della classe che porti al conseguimento del titolo di studio. (In pratica si può passare da una valutazione “differenziata” a quella “conforme” alla programmazione della classe).
Qualora la valutazione di fine anno sia “differenziata”, il  C. d.C. valuta l’apprendimento e attribuisce voti secondo gli obiettivi indicati nel P.E.I.;in calce alla pagella e al registro generale dei voti è indicata la seguente dicitura: è /non è (la seconda può essere dovuta a due motivi: a) i docenti non hanno saputo calibrare la programmazione sulle vere potenzialità dell’allievo, b) c’è stato un accordo a priori, anche con la famiglia, di fermare per un anno in più l’allievo nella stessa classe) ammesso alla classe ….. ai sensi dell’art. 15 O.M. 90/2001. Questa dicitura  non va indicata sui tabelloni che vengono pubblicati e sui quali compariranno solo i voti.

La valutazione differenziata porta al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte, certificabili dalla scuola stessa sulla base di modelli strutturati dal Ministero.